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E-commerce e la Gestione dell’IVA nella Fiscalità Internazionale

E-commerce e la Gestione dell’IVA nella Fiscalità Internazionale

10 aprile 2019E-commerce e la Gestione dell’IVA nella Fiscalità Internazionale
Come si gestisce l’ Iva per il commercio elettronico diretto e indiretto in Ue e extra Ue?

L’espansione del proprio business fuori dal territorio nazionale è uno degli obiettivi più stimolanti e principali per molti e-commerce.

È emerso però che il 59% delle aziende intervistate per l’ E-commerce Barometer 2016 trovano difficile vendere online all’estero: uno dei motivi principali sono gli aspetti fiscali che la connaturano.

Il risultato è che in ogni Paese Europeo la media nazionale di acquisti online oltre confine si assesta a solo il 12% ed è evidente che questo limite comporta la perdita per il commercio elettronico di una grande opportunità che può essere colta tanto da parte dei consumatori che dalle aziende.

Come può allora un e-commerce affrontare queste difficoltà?

La prima questione che deve porsi chi vuole espandere ai mercati internazionali il proprio E-commerce è capire e studiare le discipline fiscali che regolamentano gli scambi fuori dal territorio nazionale.

Abbiamo voluto quindi approfondire la tematica, offrendo una guida pratica per facilitare la gestione amministrativa delle vendite estere online a tutti gli E-commerce intendono affacciarsi ai mercati esteri.

QUAL È LA DISTINZIONE TRA IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO?

Per affrontare gli aspetti IVA legati al commercio elettronico va operata innanzitutto una distinzione:

  • Commercio elettronico DIRETTO, dove tutte le fasi della transazione (dall’ordine, al pagamento, alla consegna) avvengano on-line;
  • Commercio elettronico INDIRETTO, dove l’acquisto avviene on-line, ma la consegna avviene in seguito, fisicamente, attraverso il tradizionale servizio postale o tramite vettore.

Mentre le operazioni di commercio elettronico indiretto possono essere ricondotte alla fattispecie delle cessioni di beni (perché assimilate alle cosiddette “vendite a distanza”), il commercio elettronico diretto, invece, va ricondotto nel novero delle prestazioni di servizi (per cui assume rilevanza il momento di ultimazione della prestazione o del pagamento ai fini della determinazione del momento impositivo).

COME SI GESTISCE L’ IVA PER IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO IN UE E EXTRA UE?

Per il commercio elettronico diretto nel caso di B2B all’interno della Comunità Europea l’operazione non è rilavante ai fini IVA nel territorio italiano, per cui va emessa una fattura non imponibile ai fini IVA nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Per la vendita diretta B2B extra UE si emette fattura senza IVA unitamente alla bolletta di esportazione, quindi bisogna presentare la dichiarazione di esportazione alla dogana di partenza e ottenere il visto da quella di arrivo.

Per la vendita B2C entro la Comunità Europea si fattura con IVA italiana, rispettando le condizioni sui volumi e sulla possibilità di optare all’applicazione del regime fiscale dello Stato a cui vende.

Per la stessa vendita, ma fuori dalla Comunità Europea si emette fattura senza IVA unitamente alla bolletta di esportazione, quindi bisogna presentare la dichiarazione di esportazione alla dogana di partenza e ottenere il visto da quella di arrivo.

Per quanto riguarda le transazioni relative al commercio elettronico diretto è necessario precisare che tali operazioni non godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972.

COME SI GESTISCE L’IVA PER IL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO IN UE E EXTRA UE?

Nel caso di B2B entro la UE si segue il regime di tassazione dello Stato del committente (colui che acquista il servizio) e l’applicazione dell’IVA avviene mediante autofattura.
Quindi si configura come una cessione intracomunitaria non imponibile IVA ex art. 41 del D.L. n. 331/1993 e, pertanto, l’acquirente verserà l’IVA nel proprio Paese, emettendo ed integrando la fattura ricevuta secondo la tecnica del “reverse-charge”.

Se lo stesso è extra UE l’operazione è fuori campo di applicazione del tributo ai sensi dell’art. 7 c.4 del D.P.R. 633/72 e non vi è l’obbligo di emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Presenterà apposita dichiarazione in dogana per acquisire il cosiddetto “visto uscire”, il quale rappresenta la prova dell’avvenuta esportazione definitiva del bene ceduto.

Nel B2C intracomunitario, grazie a recenti semplificazioni, è possibile vendere online sia in Italia che nella Comunità Europea attraverso l’annotazione giornaliera nel libro dei corrispettivi dell’ammontare complessivo (IVA compresa) delle vendite effettuate.

Questo significa che le vendite online verso i consumatori finali sono del tutto assimilabili a una vendita per corrispettivi senza l’obbligo di emissione della fattura fiscale. Va però specificato che il cliente finale può richiedere la fattura fiscale che in questo caso dovrà essere emessa dalla società venditrice.

L’aliquota IVA applicabile in tutti questi casi è quella del paese in cui vengono svolte le attività di vendita. Questa aliquota va mantenuta però solo fino al raggiungimento delle soglie previste dalla Comunità Europea che possono variare a seconda dei diversi Paesi comunitari. Al superamento della soglia in uno o più paesi della Comunità Europea sarà necessario identificarsi mediante apertura di partita IVA estera in ogni paese in cui si siano superate le soglie previste. Tali soglie, a titolo esemplificativo, ammontano a 100.000€ di vendite per Germania e Francia, mentre si riducono a 35.000€ per Spagna e Austria.

Per il B2C extra UE si prevede che venga emessa regolare fattura fiscale, esente IVA Ex Art.8. La merce spedita alla dogana sarà soggetta a IVA e dazi del paese di destinazione (a carico del cliente consumatore finale).
Una volta effettuato lo sdoganamento e la consegna della merce, sarà necessario registrare i documenti MNR (Movement Reference Number ) che attestano l’effettiva uscita della merce dal territorio comunitario e pertanto l’assoluzione degli adempimenti IVA e doganali.

QUALI ADEMPIMENTI FISCALI DEVE RISPETTARE UN E-COMMERCE CHE VENDE IN UE?

Primo Step: INCLUSIONE NEI REGISTRI VIES ( VAT information exchange system)

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti IVA devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, inviando un’istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo Step: INVIO MENSILE/TRIMESTRALE DEGLI ELENCHI INTRASTAT ALL’AGENZIA DELLE DOGANE

Il modello Intrastat è un adempimento in vigore dal 1993, anno in cui sono state abolite le dogane all’interno della Comunità Europea, che impone la comunicazione degli elenchi riepilogativi sui dati delle operazioni IVA effettuate all’interno dell’Unione Europea.
Il documento consente il controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate e deve essere presentato da tutti i soggetti passivi IVA che hanno prestato (per Intra1) o acquistato (Intra2) beni e/o servizi fuori dall’Italia ma all’interno dell’Unione Europea (UE).
Attraverso il modello Intrastat, infatti, i soggetti obbligati devono inviare alle Dogane l’elenco di tutti gli acquisti e le cessioni di beni e di servizi effettuati in ambito europeo dal contribuente da e verso un fornitore o cliente titolare di partita IVA.
Gli invii di questi elenchi sono mensili o trimestrali a seconda del volume d’affari.
Elenchi mensili: se le cessioni di beni e/o servizi resi sono uguali o maggiori di 50.000 euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.
Elenchi trimestrali: se le cessioni di beni e/o servizi resi sono sotto i 50.000 euro.

Come si può vedere, riguardo le normative fiscali ci sono adempimenti che variano a seconda del tipo di commercio, della destinazione della merce e dell’ammontare delle vendite per singolo Paese estero. Tuttavia, nella maggioranza delle attività di E-commerce che si limitano alla vendita nel territorio nazionale e/o comunitario, sarà possibile beneficiare delle semplificazioni previste per legge. Basterà annotare gli importi giornalieri applicando l’aliquota IVA Nazionale.
Questo ha permesso a molte start-up di poter sviluppare il proprio business senza ulteriori appesantimenti burocratici all’interno di tutta la Comunità Europea.
Questa semplificazione rende l’E-commerce uno dei migliori e più economici strumenti per l’internazionalizzazione delle vendite rivolte ai consumatori privati.

Qui di seguito riportiamo le tabelle riassuntive:

COMMERCIO ELETTRONICODIRETTOINDIRETTO
 UEEXTRA UEUEEXTRA UE
B2BEmettere fattura non imponibile IVA, ex art. 6 , comma 3, del D.P.R. n. 633/1972Emettere fattura senza IVA, unitamente a bolletta di esportazioneNon imponibile IVA ex art. 41 del D.L. n. 331/1993, l’acquirente versa iva nel proprio Paese, reverse chargeFuori campo IVA ex art. 7 c.4 del D.P.R. 633/72, NON c’è obbligo di emissione fattura
B2CEmettere fattura con IVA italiana, rispettando condizioni sui volumi previste da Comunità EuropeaEmettere fattura senza IVA, unitamente a bolletta di esportazioneNON c’è obbligo di emissione fattura, si applica IVA in cui vengono svolte attività di vendita, rispettando condizioni di volumi Comunità EuropeaEmessa regolare fattura fiscale, esente IVA Ex Art.8. La merce spedita alla dogana sarà soggetta a IVA e dazi del paese di destinazione
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